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REG. (UE) 679/2016 – DIRITTI DELL’INTERESSATO

Art.  15. Diritto di accesso all’interessato

  1. L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
    • Le finalità del trattamento;
    • Le categorie di dati personali in questione;
    • I destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
    • Quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
    • L’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al trattamento;
    • Il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo;
    • Qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
    • L’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 a 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
  2. Qualora i dati personali siano trasferiti ad un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’art. 46 relative al trasferimento.
  3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento.  In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
  4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Art. 16. Rettifica e cancellazione

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Art. 17. Diritto alla cancellazione (“Diritto all’oblio”)

  1. L’interessato ha  il  diritto  di  ottenere dal  titolare  del  trattamento la  cancellazione dei  dati  personali che  lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: 
    a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 
    b)  l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 
    c) l’interessato si  oppone al  trattamento ai  sensi  dell’articolo  21,  paragrafo  1,  e  non  sussiste alcun  motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; 
    d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
    e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 
    f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1. 
  1. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo  conto  della  tecnologia disponibile e  dei  costi  di  attuazione adotta le  misure ragionevoli,  anche  tecniche,  per informare  i  titolari  del  trattamento che  stanno trattando i  dati  personali della  richiesta  dell’interessato  di  cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 
  2. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
    a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 
    b) 
    per  l’adempimento  di  un  obbligo legale  che  richieda il  trattamento previsto dal  diritto  dell’Unione o  dello  Stato membro cui  è  soggetto  il  titolare  del  trattamento o  per  l’esecuzione di  un  compito  svolto  nel  pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 
    c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3; 
    d) a  fini  di  archiviazione nel  pubblico interesse,  di  ricerca scientifica  o  storica  o  a  fini  statistici conformemente all’articolo 89,  paragrafo  1,  nella  misura in  cui  il  diritto  di  cui  al  paragrafo  1  rischi  di  rendere impossibile o  di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o 
    e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

    Art. 18. Diritto di limitazione di trattamento

    1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 
      a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per  verificare l’esattezza di tali dati personali; 
      b) il  trattamento è  illecito e  l’interessato  si  oppone alla  cancellazione dei  dati  personali e  chiede  invece  che  ne  sia limitato l’utilizzo; 
      c) benché  il  titolare  del  trattamento non  ne  abbia  più  bisogno ai  fini  del  trattamento, i  dati  personali sono  necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
      d) l’interessato si  è  opposto al  trattamento ai  sensi  dell’articolo 21,  paragrafo  1,  in  attesa  della  verifica  in  merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 
    1. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto  con  il  consenso dell’interessato  o  per  l’accertamento, l’esercizio o  la  difesa di  un  diritto  in  sede  giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro.  
    2. L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

    Art. 19. Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

    Il  titolare del  trattamento comunica a  ciascuno dei  destinatari  cui  sono  stati  trasmessi i  dati  personali le  eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18,  salvo  che  ciò  si  riveli  impossibile o  implichi  uno  sforzo  sproporzionato. 

    Il  titolare  del  trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda.

    Art. 20. Diritto alla portabilità dei dati

    1. L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: 
      a) il  trattamento si  basi  sul  consenso ai  sensi  dell’articolo 6,  paragrafo  1,  lettera a),  o  dell’articolo 9,  paragrafo  2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e 
      b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 
    1. Nell’esercitare i  propri  diritti  relativamente alla  portabilità dei  dati  a  norma  del  paragrafo  1,  l’interessato ha  il diritto  di  ottenere  la  trasmissione diretta dei  dati  personali da  un  titolare del  trattamento all’altro, se  tecnicamente fattibile. 
    2. L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo 17. Tale diritto non si  applica al  trattamento necessario  per  l’esecuzione di  un  compito  di  interesse  pubblico o  connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
    3. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

    Art. 22. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

    1. L’interessato ha  il  diritto  di  non  essere sottoposto  a  una  decisione basata unicamente sul  trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 
    2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: 
      a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare del trattamento; 
      b) sia  autorizzata dal  diritto  dell’Unione o  dello  Stato  membro cui  è  soggetto  il  titolare del  trattamento, che  precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato; 
      c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato. 
    1. Nei casi di cui al paragrafo 2,  lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, almeno il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. 

    Le  decisioni di  cui  al  paragrafo  2  non  si  basano sulle  categorie  particolari  di  dati  personali di  cui  all’articolo  9, paragrafo 1, a meno che non sia d’applicazione l’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato.